Il primo comma dell'articolo 50 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, e' cosi' modificato: "I testimoni debbono essere maggiorenni, cittadini della Repubblica o stranieri in essa residenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta', avere la capacita' di agire e non essere interessati nell'atto".
Testo vigente dal 1 giugno 1976
