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Le indennita' per i casi di inabilita' permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, assoluta o parziale di grado superiore al 15 per cento, sono liquidate in rendita, sulle basi della retribuzione annua convenzionale di lire centotrentacinquemila, per gli uomini e di lire novantamila per le donne e per i ragazzi di ambo i sessi di eta' non superiore a sedici anni, e delle aliquote percentuali stabilite nella tabella allegata alla legge 3 marzo 1949, n. 52, concernente provvedimenti circa la misura delle indennita' nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria. Le indennita' liquidate agli infortunati ed alle infortunate di eta' non superiore a sedici anni sono elevate, al compimento del sedicesimo anno di eta', alla misura prevista rispettivamente per gli uomini e per le donne. Le rendite sono integrate in conformita' delle disposizioni del quinto, sesto e settimo comma dell'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 25 gennaio 1947, n. 14, salvo per quanto riguarda il limite di eta' dei figli che e' fissato, per l'agricoltura, al sedicesimo anno. Per i casi di inabilita' permanente assoluta nei quali sia indispensabile all'invalido una assistenza personale continuativa, la rendita e' integrata secondo le disposizioni del terzo comma del citato art. 24 modificato con l'art. 1 della legge 3 marzo 1949, n. 52.
Testo in vigore dal 16 marzo 1950 al 11 giugno 1958
