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Le indennita' per i casi di inabilita' permanente derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, assoluta o parziale di grado superiore al 15 per cento, sono liquidate in rendita, sulle basi della ((retribuzione annua convenzionale di lire duecentodiecimila per gli uomini e di lire centocinquantamila per le donne e per i ragazzi di ambo i sessi di eta' non superiore a sedici anni)), e delle aliquote percentuali stabilite nella tabella allegata alla legge 3 marzo 1949, n. 52, concernente provvedimenti circa la misura delle indennita' nell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria. Le indennita' liquidate agli infortunati ed alle infortunate di eta' non superiore a sedici anni sono elevate, al compimento del sedicesimo anno di eta', alla misura prevista rispettivamente per gli uomini e per le donne. Le rendite sono integrate in conformita' delle disposizioni del quinto, sesto e settimo comma dell'art. 24 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, concernente l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, modificato con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 25 gennaio 1947, n. 14, salvo per quanto riguarda il limite di eta' dei figli che e' fissato, per l'agricoltura, al sedicesimo anno. Per i casi di inabilita' permanente assoluta nei quali sia indispensabile all'invalido una assistenza personale continuativa, la rendita e' integrata secondo le disposizioni del terzo comma del citato art. 24 modificato con l'art. 1 della legge 3 marzo 1949, n. 52. ((Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro con grado di inabilita' permanente in forma definita non superiore al 20 per cento e' data facolta' di richiedere all'Istituto assicuratore, entro un anno dalla scadenza di un decennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della ulteriore rendita dovuta. Il valore capitale delle rendite verra' calcolato in base alle tabelle approvate con decreto Ministeriale 16 febbraio 1938, modificate con decreto Ministeriale 31 luglio 1942, con le varianti di cui al decreto Ministeriale 10 dicembre 1953.))
Testo in vigore dal 11 giugno 1958 al 1 gennaio 1963
