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Il testo dell'art. 4 della tariffa, allegato A alla legge di registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato dal regio decreto-legge 9 maggio 1935, n. 606, e' sostituito dal seguente:
- a)cessioni pro-soluto e pro-solvendo di crediti e retrocessione di crediti, lire 1,50 per cento;
- b)cessioni pro-soluto e pro-solvendo di crediti, stipulate in relazione alle operazioni di cui alla lettera b) dell'art. 28 della presente tariffa, lire 0,50 per cento;
- c)cessioni pro-soluto e pro-solvendo di annualita' o contributi governativi e di enti pubblici nonche' di crediti verso pubbliche amministrazioni, stipulate in relazione alle operazioni di cui alla lettera c) dell'art. 28 della presente tariffa, lire 0,25 per cento. Nota. - L'imposta si applica a norma degli articoli 26 e 52 della legge. Per l'applicabilita' delle minori aliquote di cui alle lettere b) e c) e' necessario che nell'atto di cessione siano specificatamente indicate le operazioni in relazione alle quali e' stipulato e che l'efficacia della cessione non sia estesa anche ad altre operazioni. Le dette aliquote si applicano all'intero ammontare dei crediti ceduti anche se superiore a quello delle operazioni cui la cessione si riferisce.
Testo in vigore dal 27 aprile 1953 al 22 dicembre 2008
