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Le nuove disposizioni si applicano agli atti che saranno presentati alla registrazione dopo l'entrata in vigore della presente legge. Per gli atti in data anteriore per i quali non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione, a questa fosse eseguita nel termine normale, si applicheranno le aliquote piu' favorevoli al contribuente. Per gli atti sottoposti a condizione sospensiva si osservano le norme di cui all'art. 152 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Testo in vigore dal 27 aprile 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-04-04;261~art5 · fonte del testo