Art. 5 — Disposizioni transitorie
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Le nuove disposizioni si applicano agli atti che saranno presentati alla registrazione dopo l'entrata in vigore della presente legge. Per gli atti in data anteriore per i quali non fosse ancora scaduto il termine normale di registrazione, a questa fosse eseguita nel termine normale, si applicheranno le aliquote piu' favorevoli al contribuente. Per gli atti sottoposti a condizione sospensiva si osservano le norme di cui all'art. 152 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.
Testo in vigore dal 27 aprile 1953 al 22 dicembre 2008
