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[1]Il diritto di urgenza e' dovuto agli ufficiali giudiziari soltanto per gli atti ad essi affidati nelle ore pomeridiane del giorno antecedente a quello per il quale e' richiesta la esecuzione.
[2]Il diritto di urgenza in nessun caso si estende alle indennita' di trasferta, ne' alla notificazione fatta per mezzo del servizio postale.
[3]La indennita' di trasferta spetta all'ufficiale giudiziario quando la distanza tra l'ufficio e il luogo in cui deve essere compiuto l'atto e' maggiore di tre chilometri e, nelle citta' con popolazione superiore a 200.000 abitanti, di cinque chilometri. Tale indennita' e' dovuta per il viaggio di andata e per quello di ritorno ed e' stabilita in ragione di centesimi quaranta per chilometro, con la riduzione del 12 per cento disposta con R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1780. Essa comprende il rimborso di ogni spesa.
[4]Quando l'ufficiale giudiziario procede, su richiesta di una stessa persona, a diversi atti del suo ufficio nella medesima localita', la indennita' di trasferta e' liquidata una sola volta. La stessa norma si applica per il diritto di urgenza.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1933 al 1 dicembre 1951
