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[1]Per ragioni di servizio il Ministro per la grazia e giustizia ha facolta' di disporre il tramutamento in qualunque sede del Regno di un ufficiale giudiziario indipendentemente dalla graduatoria ed anche senza che il posto sia messo a concorso.
[2]Eguale facolta' e' concessa al primo presidente della Corte di appello, sentito il pubblico ministero, per il tramutamento degli ufficiali giudiziari da una ad altra sede compresa nella circoscrizione della Corte.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1933 al 4 maggio 1934
