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[1]Con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze, puo' essere aumentato il numero degli ufficiali giudiziari negli uffici dove l'ammontare dei proventi percepiti nell'ultimo triennio, ripartito per il numero degli ufficiali giudiziari che in seguito all'aumento vi sarebbero addetti, dia una media annua non inferiore a L. 30.000.
[2]E' mantenuta in via temporanea, fino a che non sia raggiunto un numero di ufficiali giudiziari sufficienti ai bisogni del servizio, la facolta' concessa agli stessi ufficiali giudiziari di valersi dell'opera dei commessi per la notificazione degli atti. Tale facolta' verra' a cessare nel giorno che, per ciascun ufficio giudiziario, sara' stabilito dal Ministro per la grazia e giustizia con proprio decreto.
Testo in vigore dal 5 gennaio 1933 al 1 dicembre 1951
