Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 dicembre 1951 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 18 ottobre 1951, n. 1128.
Abrogato dal 1 dicembre 1951
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Provvedimento abrogato dalla l. 18 ottobre 1951, n. 1128.
Abrogato dal 1 dicembre 1951
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3 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1933 al 1 dicembre 1951. 137 parole tolte, 9 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: La presente legge entra in vigore il 1° luglio Con Regi decreti, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze, sara' provveduto all'attuazione della presente legge, al coordinamento e alla integrazione delle norme e delle tariffe riguardanti gli ufficiali giudiziari, i loro commessi, gli uscieri giudiziari e gli uscieri di conciliazione, con facolta' di apportare alle medesime quelle modificazioni che a tal fine fossero necessarie ed opportune, nonche' di pubblicare un testo unico.
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a Roma, addi' 22 dicembre 1932 - Anno XI
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: Mussolini - De Francisci - Jung
tolto: Visto, il Guardasigilli: De Francisci.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 1951, N. 1128
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1675~art15 · fonte del testo