Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1933 al 1 dicembre 1951. Leggi il testo vigente →

[1]E' istituita a carico dell'ufficiale giudiziario una tassa a favore dell'erario del 10 per cento sull'ammontare complessivo dei diritti e delle indennita' di trasferta indicati nella specifica di ciascun atto, ridotto tale ammontare del 12 per cento in conformita' del R. decreto-legge 29 dicembre 1930, n. 1780. Le frazioni di lira, agli effetti della tassa, sono calcolate per unita'. Questa tassa e' riscossa nei modi e con le sanzioni in vigore per le tasse di quietanza, mediante applicazione di marche del valore corrispondente sull'originale degli atti da notificarsi od eseguiti, indicanti la specifica dei proventi esatti.

[2]La tassa anzidetta e' stabilita in aggiunta a quella disposta a carico delle parti dall'art. 57 del testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271. L'ufficiale giudiziario, il quale in qualsiasi modo riscuota dalle parti in tutto o in parte l'ammontare della tassa indicata nel presente articolo, e' soggetto, salva l'azione penale, alle sanzioni disciplinari di cui all'art. 8, comma, 1°, calcolata la pena pecuniaria sulla somma illegalmente percepita dalle parti.

[3]La stessa tassa del 10 per cento e' dovuta sulle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato in base ai campioni ed e' trattenuta dal procuratore del Registro all'atto del pagamento delle dette percentuali.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1933 al 1 dicembre 1951

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1675~art2 · fonte del testo