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[1]Entro il 15 gennaio, il cancelliere trasmette al procuratore del Registro il repertorio dell'anno precedente.

[2]Il procuratore del Registro, accertate la esattezza delle annotazioni fatte a repertorio e la regolarita' dei versamenti, liquida sul complesso annuale dei proventi la somma spettante all'ufficiale giudiziario, a termini dell'art. 3. Quando l'ufficiale giudiziario ha percepito somme maggiori di quelle spettantigli, il procuratore del Registro lo invita a versare le somme percepite in piu' entro il termine che all'uopo stabilira'. Trascorso il detto termine, procede alla riscossione con la osservanza delle disposizioni dell'art. 6. Qualora invece risulti che l'ufficiale giudiziario non ha percepito interamente la somma dovutagli, dispone il pagamento della differenza a favore dello stesso ufficiale giudiziario non oltre il mese di gennaio.

[3]Le contestazioni che possono sorgere fra il procuratore del Registro e l'ufficiale giudiziario sono decise, sentito il pubblico ministero, con decreto non soggetto a impugnazione, dal Presidente del tribunale, se trattasi di ufficiale giudiziario della pretura o del tribunale, e da un magistrato delegato dal primo presidente della Corte negli altri casi.

[4]Eseguiti gli atti di sua competenza, il procuratore del Registro provvede alla restituzione del repertorio alla cancelleria dove rimane depositato.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1933 al 1 dicembre 1951

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1675~art5 · fonte del testo