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[1]L'ufficiale giudiziario, il quale ometta di eseguire nel termine prescritto le annotazioni a repertorio ovvero indichi i proventi in misura inferiore a quella percepita, e' soggetto ad una sanzione disciplinare consistente nel pagamento di una somma da dieci a venti volte la somma occultata. Tale sanzione e' inflitta con la osservanza delle norme stabilite per l'applicazione della pena disciplinare dell'ammenda, comminata a carico degli ufficiali giudiziari dal testo organico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, ed alla sua riscossione provvede il procuratore del Registro con la procedura indicata nell'articolo 6. E' sempre salva l'azione penale.

[2]Alla sanzione stabilita nel comma precedente puo' essere aggiunta, nei casi piu' gravi, la sospensione per un tempo non inferiore a quindici giorni. In caso di abitualita' nella infrazione si puo' far luogo alla destituzione.

[3]Per la inosservanza della norma, di cui al primo capoverso dell'art. 7, e' applicabile un'ammenda disciplinare da L. 100 a L. 500.

[4]Ferme le facolta' concesse al Ministro per la grazia e giustizia dall'art. 213 del testo unico approvato con R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, puo' ordinarsi, quando la gravita' dei fatti lo esiga, la immediata sospensione dell'ufficiale giudiziario, anche prima che sia iniziato il procedimento disciplinare. Si applica, anche per la eventuale revocazione, la norma del capoverso dell'art. 6. Pero' anche per gli ufficiali giudiziari addetti alle preture ed ai tribunali, tale facolta' puo' essere esercitata dal primo presidente della Corte di appello.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1933 al 1 dicembre 1951

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1675~art8 · fonte del testo