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[1]Nelle sedi distaccate di pretura gli atti di competenza degli ufficiali giudiziari, eccetto quelli di esecuzione, sono compiuti dall'usciere di conciliazione, il quale, in tal caso, percepisce gli stessi diritti e le stesse indennita' stabiliti per gli ufficiali giudiziari di pretura.

[2]Quando ricorrano motivi speciali puo' essere sostituito, con provvedimento del pretore, dall'ufficiale giudiziario addetto alla pretura.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1933 al 1 dicembre 1951

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1675~art9 · fonte del testo