[1]E' soppressa l'indennita' di carica e di rappresentanza al presidente.
[2]Il Ministro per le finanze nominera' i segretari del Consiglio e stabilira' le spese tutte di qualsiasi specie, necessarie per il funzionamento di esso, a carico dei bilanci della Cassa, delle gestioni e degli Istituti annessi.
Testo vigente dal 13 luglio 1929
