[1]E' soppressa l'indennita' di carica e di rappresentanza al presidente.

[2]Il Ministro per le finanze nominera' i segretari del Consiglio e stabilira' le spese tutte di qualsiasi specie, necessarie per il funzionamento di esso, a carico dei bilanci della Cassa, delle gestioni e degli Istituti annessi.

Testo vigente dal 13 luglio 1929

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1929-06-20;1125~art2 · fonte del testo