[1]Una Commissione appositamente nominata con decreto del Ministro per le finanze, ogni volta che occorrono provvedimenti di riforma nell'interesse della Cassa di previdenza, esamina i bilanci tecnici, le statistiche degli iscritti, e, in base ai risultati ottenuti, propone al Ministro per le finanze le opportune variazioni alle disposizioni in vigore per la Cassa di previdenza. Tali variazioni non possono diminuire le pensioni in corso di godimento.

[2]Della Commissione debbono anche far parte almeno un rappresentante del Ministero per l'interno e almeno un rappresentante degli iscritti alla Cassa designato dal Ministro Segretario di Stato Segretario del Partito Nazionale Fascista.

Testo vigente dal 12 settembre 1941

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urn:nir:stato:legge:1941-07-25;934~art64 · fonte del testo