[1]Le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pensioni, indennita' e assegni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti restano modificate nel senso che sono riservate al Ministro per le finanze le decisioni gia' demandate alla carica di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa predetta.

[2]Il R. decreto 5 agosto 1927, n. 1414, convertito nella legge 21 giugno 1928, n. 1781, istitutivo della Cassa per l'ammortamento del debito pubblico interno dello Stato, e' modificato nel senso che s'intende eliminata la carica stessa dall'elenco dei componenti il relativo Consiglio di amministrazione; ed eguale modificazione e' recata alle disposizioni di leggi e decreti concernenti altri consessi.

Testo vigente dal 13 luglio 1929

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urn:nir:stato:legge:1929-06-20;1125~art3 · fonte del testo