Tutte le spese per il funzionamento degli istituti e scuole d'arte sono effettuate a carico del loro bilancio. Il pagamento degli stipendi, assegni, indennita', compensi e sussidi di qualsiasi specie al personale di ruolo e non di ruolo e' effettuato direttamente da ciascun istituto o scuola a carico del proprio bilancio in base ai provvedimenti ministeriali relativi al personale stesso, disposti ai sensi delle leggi sul trattamento economico e di carriera degli istituti e scuole d'arte e, in mancanza di norme specifiche, ai sensi delle leggi riguardanti i dipendenti civili dello Stato. L'esercizio finanziario ha la decorrenza dal 1 ottobre e termina il 30 settembre successivo. Il bilancio preventivo, le relative variazioni e il conto consuntivo sono deliberati dal Consiglio di amministrazione e, corredati dalle relazioni del Consiglio di amministrazione e dei revisori dei conti, sono sottoposti all'approvazione del Ministro per la pubblica istruzione. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere inviati al Ministero della pubblica istruzione rispettivamente entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Le eventuali altre gestioni che si svolgono presso gli istituti e scuole d'arte sono rappresentate nei relativi bilanci in apposita categoria, di contabilita' speciali. Il bilancio della Cassa scolastica costituisce un allegato di quello degli istituti e scuole d'arte. Il servizio di cassa degli istituti e scuole d'arte e' affidato, in base ad apposita convenzione, ad un istituto di credito di diritto pubblico oppure, in mancanza, ad un istituto bancario di notoria solidita', che lo disimpegna mediante conto corrente bancario fruttifero. L'istituto bancario cassiere deve assumere anche la custodia dei valori. Tutte le entrate e tutti i pagamenti sono effettuati dall'istituto bancario che disimpegna il servizio cassa in base a reversali d'entrata o mandati di pagamento, emessi dagli istituti e scuole d'arte, firmati dal presidente, dal direttore e dal segretario-economo. In caso di assenza o di impedimento di uno o piu' di essi, i titoli di riscossione e di pagamento possono essere firmati, rispettivamente, dal vice-presidente, dal vice-direttore e dall'impiegato di segreteria di qualifica piu' elevata.

Testo vigente dal 30 aprile 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-04-09;163~art5 · fonte su Normattiva