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L'art. 346 del testo unico della legge comunale provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, e' sostituito dal seguente: «Il Governatorato e' retto da un Governatore, coadiuvato da due Vice governatori. Il Governatore designa il Vice governatore che deve sostituirlo in caso di assenza o di impedimento. «La Consulta di Roma e' composta di dodici membri».

Testo in vigore dal 30 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-11-27;1921~art1 · fonte del testo