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Nel ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno di cui al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1058, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2615, il numero dei posti di Vice governatore di Roma (grado 4°) e' aumentato da uno a due. Qualora detti posti siano conferiti a persone che rivestano o abbiano rivestito nella gerarchia statale grado superiore al 4°, ad esse e' conservato o attribuito il trattamento economico del grado 3°. L'eventuale promozione a grado superiore al 4° dei funzionari incaricati delle funzioni di Vice governatore non determina cessazione dalla carica medesima.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-11-27;1921~art3 · fonte del testo