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Nel ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno di cui al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1058, convertito nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2615, il numero dei posti di Vice governatore di Roma (grado 4°) e' aumentato da uno a due. Qualora detti posti siano conferiti a persone che rivestano o abbiano rivestito nella gerarchia statale grado superiore al 4°, ad esse e' conservato o attribuito il trattamento economico del grado 3°. L'eventuale promozione a grado superiore al 4° dei funzionari incaricati delle funzioni di Vice governatore non determina cessazione dalla carica medesima.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1939 al 16 dicembre 2009
