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L'art. 1 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, e' cosi' sostituito: "Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni e' autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, n. 4 concorsi interni, per la sistemazione, nei ruoli di 2ª e 3ª categoria assimilate, del personale maschile e femminile non di ruolo, anche subalterno (avventizi, diurnisti, cottimisti, portalettere rurali dei servizi di recapito autorizzati, salariati temporanei, apprendisti allievi meccanici, apprendisti allievi radiotelegrafisti e radioelettricisti), comunque assunti, attualmente in servizio presso l'Amministrazione postale e telegrafica e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici".
Testo in vigore dal 20 maggio 1950 al 27 maggio 1950
