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Per la dirigenza di aggruppamenti di servizi della Direzione generale delle poste e dei telegrafi, il Ministro per le comunicazioni puo' conferire, sentito il Consiglio d'amministrazione, a non piu' di cinque funzionari, con non meno di quattro anni di anzianita' nel grado 5°, la qualifica e le funzioni di capo servizio principale, con una indennita' speciale di servizio, da determinarsi con decreto del Ministro predetto, di concerto col Ministro per le finanze, in misura non superiore a lire 1000 mensili, al lordo delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XIII, n. 561.

Testo in vigore dal 30 aprile 1940 al 21 maggio 1950

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urn:nir:stato:legge:1940-04-18;288~art1 · fonte del testo