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Per la dirigenza di aggruppamenti di servizi della Direzione generale delle poste e dei telegrafi, il Ministro per le comunicazioni puo' conferire, sentito il Consiglio d'amministrazione, a non piu' di cinque funzionari, con non meno di quattro anni di anzianita' nel grado 5°, la qualifica e le funzioni di capo servizio principale, con una indennita' speciale di servizio, da determinarsi con decreto del Ministro predetto, di concerto col Ministro per le finanze, in misura non superiore a lire 1000 mensili, al lordo delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XIII, n. 561. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 29 aprile 1950, n. 229

4

La L. 29 aprile 1950, n. 229 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "L'indennita' speciale di servizio prevista dall'art. 1 della legge 18 aprile 1940, n. 288, e successive modificazioni, puo' essere concessa, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro per il tesoro, a non piu' di otto capi di servizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e a non piu' di un funzionario di grado 5° dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella misura equivalente alla differenza di trattamento economico, per stipendio ed indennita' di caroviveri, esistente fra il grado 5° e il grado 4° della gerarchia statale".

Testo in vigore dal 21 maggio 1950 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 maggio 1950

Confronto con la versione in vigore dal 30 aprile 1940 al 21 maggio 1950.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 29 aprile 1950, n. 229

    La L. 29 aprile 1950, n. 229 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "L'indennita' speciale di servizio prevista dall'art. 1 della legge 18 aprile 1940, n. 288, e successive modificazioni, puo' essere concessa, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro per il tesoro, a non piu' di otto capi di servizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e a non piu' di un funzionario di grado 5° dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella misura equivalente alla differenza di trattamento economico, per stipendio ed indennita' di caroviveri, esistente fra il grado 5° e il grado 4° della gerarchia statale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-04-18;288~art1 · fonte del testo