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Per la dirigenza di aggruppamenti di servizi della Direzione generale delle poste e dei telegrafi, il Ministro per le comunicazioni puo' conferire, sentito il Consiglio d'amministrazione, a non piu' di cinque funzionari, con non meno di quattro anni di anzianita' nel grado 5°, la qualifica e le funzioni di capo servizio principale, con una indennita' speciale di servizio, da determinarsi con decreto del Ministro predetto, di concerto col Ministro per le finanze, in misura non superiore a lire 1000 mensili, al lordo delle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XIII, n. 561. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 29 aprile 1950, n. 229
4La L. 29 aprile 1950, n. 229 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "L'indennita' speciale di servizio prevista dall'art. 1 della legge 18 aprile 1940, n. 288, e successive modificazioni, puo' essere concessa, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro per il tesoro, a non piu' di otto capi di servizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e a non piu' di un funzionario di grado 5° dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella misura equivalente alla differenza di trattamento economico, per stipendio ed indennita' di caroviveri, esistente fra il grado 5° e il grado 4° della gerarchia statale".
Testo in vigore dal 21 maggio 1950 al 16 dicembre 2009
