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[1]Nella prima applicazione della presente legge, i posti di grado iniziale del ruolo B di gruppo C di 2ª categoria, sono conferiti:
- a)per un terzo, mediante una prova di esami su materie di servizio, agli impiegati ausiliari che contino almeno un quinquennio di lodevole servizio;
- b)per due terzi mediante concorso per esami fra gli impiegati ausiliari ed il personale subalterno di ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi; nonche' fra gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato in servizio da almeno cinque anni, i quali tutti posseggano il titolo di studio di cui alla lettera c) dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.
[2]I posti eventualmente rimasti scoperti nel concorso di cui alla lettera a) possono essere assegnati in aumento ai vincitori del concorso di cui alla lettera b).
[3]Per l'ammissione ai predetti concorsi, ed a quelli successivi, per i posti riservati agli interni, occorre il possesso di tutti i titoli e requisiti richiesti per la nomina ai pubblici impieghi, escluso soltanto quello dell'eta'.
Testo in vigore dal 30 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
