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[1]Per l'ammissione ai primi due concorsi per impiegati ed agenti ausiliari che saranno banditi dopo l'emanazione della presente legge si prescinde dal limite massimo di eta' per gli avventizi, diurnisti, supplenti in missione o a prestazioni straordinarie, portalettere rurali, fissi e provvisori, scortapieghi e fattorini alla diretta dipendenza dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, nonche' per gli impiegati civili ed agenti subalterni non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, i quali tutti si trovino in servizio da almeno un anno alla data dei bandi di concorso.
[2]Tale disposizione si applica anche ai supplenti ed ai fattorini in servizio da non meno di due anni rispettivamente presso le ricevitorie delle poste e dei telegrafi e le agenzie di recapito dei telegrammi e degli espressi postali.
Testo in vigore dal 30 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
