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I funzionari dell'Amministrazione postale telegrafica e quelli delle altre Amministrazioni dello Stato, nominati consiglieri di amministrazione, ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 23 aprile 1925-III, n. 520, e successive modificazioni, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi possono essere trattenuti nell'incarico fino al termine del triennio, qualora venissero collocati a riposo nel corso del triennio stesso.

Testo in vigore dal 30 aprile 1940 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-04-18;288~art14 · fonte del testo