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I funzionari che alla data della presente legge appartengono ai gradi 7° e 8° del quadro separato dei commissari e ragionieri, di cui all'articolo precedente, fanno passaggio nei corrispondenti gradi del ruolo di gruppo B di 1ª categoria, di cui al comma 2° dell'articolo precedente, conservando ciascuno l'attuale qualifica.
Testo in vigore dal 30 aprile 1940 al 16 dicembre 2009
