Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 aprile 1940 al 18 febbraio 1947. Leggi il testo vigente →
[1]Nella prima applicazione della presente legge, i posti dei gradi 10° e 11° del ruolo di gruppo B di 1ª categoria, sono conferiti, in ordine di anzianita', agli impiegati del ruolo C della tabella n. 2 (personale di 2ª categoria) dell'allegato 1 al R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XIV, n. 2252, che abbiano appartenuto al gruppo B e che siano forniti del titolo di studio di cui alla lettera b) dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.
[2]Successivamente, i posti del grado 11°, sono conferiti, mediante concorso per titoli ed esami, da bandirsi con decreto Ministeriale, agli impiegati della 2ª categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ed agli impiegati di gruppo C delle altre Amministrazioni dello Stato di grado non inferiore al 12° forniti del suddetto titolo di studio ed a coloro che abbiano superato l'esame di concorso bandito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto 15 agosto 1926-IV n. 1733.
Testo in vigore dal 30 aprile 1940 al 18 febbraio 1947
