Il numero dei vice avvocati generali dello Stato e' stabilito in sei. Il primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, e' sostituito dal seguente: "La Commissione permanente per gli avvocati e procuratori dello Stato e' composta dell'avvocato generale dello Stato, che la presiede, e dei quattro vice avvocati generali dello Stato piu' anziani".

Testo vigente dal 1 luglio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-06-20;519~art4 · fonte del testo