I procuratori dello Stato si distinguono in: procuratori capo; procuratori; sostituti procuratori; procuratori aggiunti. Al procuratore capo e' attribuito lo stipendio iniziale attualmente fissato per i sostituti procuratori capo e, dopo quattro anni di anzianita' nel grado, lo stipendio e successivi aumenti quadriennali attualmente fissati per i procuratori capo. Al procuratore e' attribuito lo stipendio iniziale attualmente fissato per i procuratori di seconda classe e 4 dopo quattro anni di anzianita' nel grado, lo stipendio e successivi aumenti quadriennali attualmente fissati per i procuratori di prima classe. Al sostituto procuratore e' attribuito lo stipendio attualmente fissato per i procuratori di terza classe ed ai procuratori aggiunti quello fissato per gli aggiunti procuratori di prima classe. Per le promozioni a procuratore capo ed a procura tore si applicano, rispettivamente, le norme, attualmente in vigore, per le promozioni a sostituto procuratore capo e procuratore di seconda classe.

Testo vigente dal 1 luglio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-06-20;519~art8 · fonte del testo