Art. 1
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1935
Confronto con la versione in vigore dal 18 luglio 1935 al 22 dicembre 2008. 98 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'art. 3 del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, e' sostituito dal seguente:
tolto: « L'Istituto ha per fine di provvedere:
tolto: 1° al conferimento di assegni vitalizi agli iscritti dispensati dal servizio per eta' avanzata o per infermita', che importi assoluta inabilita' a proficuo lavoro, o per cause indipendenti dalla loro volonta', prima di avere maturato il diritto a pensione, ed ai superstiti degli iscritti privi di pensione.
tolto: « Non si fa luogo alla concessione di tali assegni, in caso di provvedimenti di dispensa dovuti a colpa dell'interessato;
tolto: 2° al ricovero ed all'assistenza scolastica degli orfani degli iscritti all'Istituto ».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1250~art1 · fonte del testo