Art. 1
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[1]L'art. 3 del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, e' sostituito dal seguente:
[2]« L'Istituto ha per fine di provvedere:
[3]1° al conferimento di assegni vitalizi agli iscritti dispensati dal servizio per eta' avanzata o per infermita', che importi assoluta inabilita' a proficuo lavoro, o per cause indipendenti dalla loro volonta', prima di avere maturato il diritto a pensione, ed ai superstiti degli iscritti privi di pensione.
[4]« Non si fa luogo alla concessione di tali assegni, in caso di provvedimenti di dispensa dovuti a colpa dell'interessato;
[5]2° al ricovero ed all'assistenza scolastica degli orfani degli iscritti all'Istituto ».
Testo in vigore dal 18 luglio 1935 al 22 dicembre 2008
