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[1]L'art. 8 del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, e' sostituito dal seguente:

[2]« Hanno titolo per concorrere al beneficio dell'assistenza scolastica tutti gli orfani degli iscritti all'Istituto, purche' nati da matrimonio contratto prima della cessazione dal servizio ».

Testo in vigore dal 18 luglio 1935 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1250~art2 · fonte del testo