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[1]L'art. 13 del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, e' sostituito dal seguente:

[2]« Sono esonerati dall'obbligo della iscrizione all'Istituto i dipendenti dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza le quali non raggiungono una entrata effettiva ordinaria di L. 50.000 annue ».

Testo in vigore dal 18 luglio 1935 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1250~art3 · fonte del testo