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[1]All'art. 31 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 2418, e' aggiunto il comma seguente:

[2]« L'Istituto e' autorizzato altresi' a destinare i fondi disponibili, entro i limiti di cui al primo comma del presente articolo, ad eseguire finanziamenti a favore degli enti locali, nelle forme e con le garanzie stabilite per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti ».

Testo in vigore dal 18 luglio 1935 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1935-06-20;1250~art4 · fonte del testo