La Corte tiene le scritture che le sono strettamente necessarie per l'esercizio della sua funzione. Puo' valersi delle scritture tenute dalle ragionerie e puo' altresi' far proprie le risultanze contabili degli atti sottoposti a. riscontro gia' accertate dai funzionari delle ragionerie stesse o di altri uffici dipendenti dall'amministrazione i quali risponderanno della esattezza proprio operato. Quando vengano constatate irregolarita', la Corte ne da' comunicazione al Ministro competente per i suoi provvedimenti, salvo l'eventuale giudizio di responsabilita' a norma delle vigenti disposizioni.
Testo vigente dal 10 aprile 1933
