La Corte tiene le scritture che le sono strettamente necessarie per l'esercizio della sua funzione. Puo' valersi delle scritture tenute dalle ragionerie e puo' altresi' far proprie le risultanze contabili degli atti sottoposti a. riscontro gia' accertate dai funzionari delle ragionerie stesse o di altri uffici dipendenti dall'amministrazione i quali risponderanno della esattezza proprio operato. Quando vengano constatate irregolarita', la Corte ne da' comunicazione al Ministro competente per i suoi provvedimenti, salvo l'eventuale giudizio di responsabilita' a norma delle vigenti disposizioni.

Testo vigente dal 10 aprile 1933

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urn:nir:stato:legge:1933-04-03;255~art12 · fonte del testo