La categoria di revisione istituita Col R. decreto 5 febbraio 1920, n. 97, e' soppressa. Coloro che ne fanno attualmente parte e per i quali, dopo l'applicazione dei precedenti articoli 23 e 26, non sia stato disposto, sulla conforme proposta del Consiglio di amministrazione, il ritorno alla categoria d'ordine, costituiranno un ruolo transitorio di gruppo C che sara' conservato fino ad esaurimento. Gli appartenenti a detto ruolo manterranno ad personam le attuali loro qualifiche anche nel caso di promozione salvo ad assumere quella del corrispondente grado della carriera di revisione di cui all'annessa tabella A ove ne abbiano una inferiore. Essi potranno conseguire, nel numero massimo di sette, il trattamento economico del grado 8° del gruppo C. In corrispondenza al numero di impiegati compresi nel ruolo transitorio dovranno, per ciascun grado, lasciarsi altrettanti posti vacanti nel ruolo del personale di revisione.

Testo vigente dal 10 aprile 1933

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urn:nir:stato:legge:1933-04-03;255~art27 · fonte del testo