Gli aiutanti dichiarati non idonei non possono piu' chiedere il passaggio nel ruolo dei cancellieri e segretari giudiziari. E' fatta salva la facolta' di ricorso nei termini e modi di legge avverso le dichiarazioni di non idoneita'. Gli ex aiutanti il cui ricorso, previsto nel comma precedente, venga respinto rimarranno nel ruolo transitorio di cui all'art. 1 con le attuali funzioni ed il normale sviluppo di carriera del gruppo C, sino al completo esaurimento del detto ruolo transitorio.

Testo vigente dal 9 gennaio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-12-24;983~art7 · fonte del testo