Al controllo di competenza delle Delegazioni regionali e' delegato un consigliere coadiuvato dal primo referendario preposto all'ufficio. Il Presidente della Corte, sentito il Consiglio di presidenza, puo', con sua ordinanza, affidare la reggenza della delegazione ad un primo referendario, al quale competeranno in tal caso tutti i poteri spettanti, secondo le norme vigenti, al consigliere. I consiglieri dirigenti le delegazioni ed i primi referendari ai quali ne sia affidata la reggenza, sono collocati nella posizione prevista dall'articolo 3, comma 6°, del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 37, modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 589.

Testo vigente dal 2 gennaio 1962

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 168/1992

    Questione inammissibile
    8 aprile 1992

    La questione di costituzionalità delle norme disciplinanti la posizione e le funzioni dei magistrati della Corte dei conti addetti o preposti agli uffici di controllo centrali e periferici nonché i compiti di direzione e organizzazione degli uffici stessi va dichiarata manifestamente inammissibile, essendo stata sollevata dal magistrato istruttore preposto all'ufficio di controllo di una delegazione regionale della Corte dei conti, e dunque in difetto del presupposto dell'esistenza di un giudizio. (Manifesta inammissibilità della questione sollevata in riferimento agli artt. 97, comma primo, 101, comma secondo, 107, comma terzo, e 108, commi primo e secondo, e concernente gli artt. 22, comma primo, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, 7, comma primo, e 11, commi primo e secondo, legge 20 dicembre 1961, n. 1345).

    Art. 97 cost. · Art. 101 cost. · Art. 107 cost. · Art. 108 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1961-12-20;1345~art7 · fonte su Normattiva