Uno dei consiglieri di cui al primo comma dell'art. 7 e' delegato al riscontro sul debito vitalizio e sulle spese fisse qualunque sia il bilancio cui facciano carico ed a quello sui magazzini dello Stato. Ai servizi relativi a tale riscontro puo' essere adibito anche personale non di ruolo, da assumersi mediante contratto a termine, con le norme stabilite nel regolamento.

Testo vigente dal 10 aprile 1933

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urn:nir:stato:legge:1933-04-03;255~art10 · fonte del testo