Qualora il consigliere delegato al riscontro riconosca contrari alle leggi ed ai regolamenti atti o decreti soggetti a registrazione ricusera' il visto restituendo i provvedimenti al Ministro con nota motivata. Se il Ministro insista, il consigliere, ove non ritenga di poter modificare il suo deliberato, trasmettera' gli atti al presidente della Corte il quale provochera' sul provvedimento la deliberazione della Corte in sezione di controllo. Questa, costituita dal presidente della Corte, che la presiede, dal presidente di sezione e dai consiglieri di cui al primo comma del precedente articolo, delibera con un numero dispari di votanti non inferiore a sette e le sue deliberazioni sono motivate. Alla discussione possono intervenire i rappresentanti delle Amministrazioni interessate e della Finanza per quanto la riguardi. Nulla e' innovato alle disposizioni vigenti per cio' che con, cerne la registrazione con riserva.

Testo vigente dal 10 aprile 1933

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urn:nir:stato:legge:1933-04-03;255~art8 · fonte del testo