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[1]Il penultimo comma dell'art. 7 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e' sostituito dal seguente:
[2]«Non si fa mai luogo a definitiva esclusione dall'avanzamento per i sottotenenti e per i tenenti».
Testo in vigore dal 17 giugno 1930 al 16 dicembre 2009
