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[1]Il penultimo comma dell'art. 7 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281, e' sostituito dal seguente:

[2]«Non si fa mai luogo a definitiva esclusione dall'avanzamento per i sottotenenti e per i tenenti».

Testo in vigore dal 17 giugno 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-06-02;735~art1 · fonte del testo