Il secondo comma dell'art. 42 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e' sostituito dal seguente: "Le prove scritte si svolgono in tre distinti giorni e vertono sulle seguenti materie:
- 1)procedura civile ed elementi di diritto civile;
- 2)procedura penale ed elementi di diritto penale,
- 3)leggi tributarie che interessano i servizi giudiziari e i servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con riferimento a casi pratici".
Testo vigente dal 14 maggio 1965
