Il secondo comma dell'art. 42 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, e' sostituito dal seguente: "Le prove scritte si svolgono in tre distinti giorni e vertono sulle seguenti materie:

  • 1)procedura civile ed elementi di diritto civile;
  • 2)procedura penale ed elementi di diritto penale,
  • 3)leggi tributarie che interessano i servizi giudiziari e i servizi delle cancellerie e segreterie giudiziarie, con riferimento a casi pratici".

Testo vigente dal 14 maggio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-07;430~art10 · fonte su Normattiva