Del Consiglio di amministrazione e della Commissione di disciplina, costituite presso il Ministero di grazia e giustizia, quando esercitano le attribuzioni di cui agli articoli 57 e 58 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, fanno parte, inoltre, due cancellieri o segretari giudiziari scelti dagli altri membri del Consiglio di amministrazione e nominati con decreto del Ministro all'inizio di ogni bennio.

Testo vigente dal 14 maggio 1965

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urn:nir:stato:legge:1965-05-07;430~art12 · fonte su Normattiva