Del Consiglio di amministrazione e della Commissione di disciplina, costituite presso il Ministero di grazia e giustizia, quando esercitano le attribuzioni di cui agli articoli 57 e 58 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, fanno parte, inoltre, due cancellieri o segretari giudiziari scelti dagli altri membri del Consiglio di amministrazione e nominati con decreto del Ministro all'inizio di ogni bennio.
Testo vigente dal 14 maggio 1965
