Art. 57 — Attribuzioni del Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione costituito presso il Ministero di grazia e giustizia esercita nei confronti dei funzionari nelle cancellerie e segreterie giudiziarie e del personale di dattilografia le attribuzioni ad esso demandate dal presente ordinamento.
Testo vigente dal 29 ottobre 1960
