[1]Il Governo del Re e' autorizzato a raccogliere in testo unico il R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, con la presente legge e con le altre disposizioni legislative sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore, apportandovi le occorrenti modificazioni a scopo di coordinamento.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a San Rossore, addi' 23 marzo 1940-XVIII

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - Grandi - Di Revel - Ricci

[6]Visto, il Guardasigilli: Grandi

Testo vigente dal 23 aprile 1940

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urn:nir:stato:legge:1940-03-23;254~art13 · fonte del testo