[1]Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Direttori dei Sindacati fascisti degli avvocati e procuratori procederanno ad una revisione straordinaria degli albi degli avvocati allo scopo di accertare negli iscritti posteriormente al 1° febbraio 1934-XII il possesso del requisito relativo al compimento del periodo di sei anni di esercizio della professione di procuratore, necessario per l'iscrizione nell'albo a termini dell'art. 27, n. 2, del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578.
[2]Le relative deliberazioni sono notificate al procuratore del Re a norma dell'art. 31, ma il termine per il ricorso da parte del pubblico ministero al Consiglio superiore forense e' di tre mesi dalla notificazione. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 febbraio 1941, n. 224
1La L. 24 febbraio 1941, n. 224 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 254, concernenti la revisione straordinaria degli albi forensi non saranno applicate in confronto degli avvocati e dei procuratori in servizio alle armi od al seguito delle Forze armate per ragioni di servizio, fino a sei mesi dopo il loro congedamento; ed i provvedimenti gia' adottati dai Direttorii o dai Comitati, ai termini degli articoli citati, sono revocati".
Testo vigente dal 4 maggio 1941
