[1]Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Direttori dei Sindacati fascisti degli avvocati e procuratori procederanno ad una revisione straordinaria degli albi degli avvocati allo scopo di accertare negli iscritti posteriormente al 1° febbraio 1934-XII il possesso del requisito relativo al compimento del periodo di sei anni di esercizio della professione di procuratore, necessario per l'iscrizione nell'albo a termini dell'art. 27, n. 2, del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578.

[2]Le relative deliberazioni sono notificate al procuratore del Re a norma dell'art. 31, ma il termine per il ricorso da parte del pubblico ministero al Consiglio superiore forense e' di tre mesi dalla notificazione. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 24 febbraio 1941, n. 224

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La L. 24 febbraio 1941, n. 224 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 254, concernenti la revisione straordinaria degli albi forensi non saranno applicate in confronto degli avvocati e dei procuratori in servizio alle armi od al seguito delle Forze armate per ragioni di servizio, fino a sei mesi dopo il loro congedamento; ed i provvedimenti gia' adottati dai Direttorii o dai Comitati, ai termini degli articoli citati, sono revocati".

Testo vigente dal 4 maggio 1941

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 maggio 1941

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 1940 al 4 maggio 1941.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 24 febbraio 1941, n. 224

    La L. 24 febbraio 1941, n. 224 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni degli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge 23 marzo 1940-XVIII, n. 254, concernenti la revisione straordinaria degli albi forensi non saranno applicate in confronto degli avvocati e dei procuratori in servizio alle armi od al seguito delle Forze armate per ragioni di servizio, fino a sei mesi dopo il loro congedamento; ed i provvedimenti gia' adottati dai Direttorii o dai Comitati, ai termini degli articoli citati, sono revocati".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1940-03-23;254~art12 · fonte del testo