Alla lettera c) dell'art. 14 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' sostituita, la seguente: "c) sulla determinazione sia dei sali di chinino che possono essere acquistati e lavorati dal Ministero delle finanze e sia dei preparati sintetici, specifici per la cura e la profilassi della malaria; sulla forma dei relativi preparati e sui modi di distribuzione di essi; sui preparati sussidiari per la cura della malaria, a norma dell'art. 315".

Testo vigente dal 7 aprile 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-03-21;101~art2 · fonte del testo