Modificazioni alla composizione del Consiglio superiore di sanita' ed a talune sue attribuzioni
Art. 3
Il limite di lire cinquecentomila previsto nel primo comma dell'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' elevato a lire dieci milioni.
Testo vigente dal 7 aprile 1949
