Gli utili distribuiti dalle societa' indicate nell'articolo 1 concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, anche come componenti del reddito d'impresa o del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nel periodo d'imposta in cui sono percepiti. Gli utili distribuiti dalle societa' indicate nell'articolo 1 e percepiti da societa' o enti di cui all'articolo 2, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito imponibile della societa' od ente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sono soggetti alla ritenuta a titolo di acconto di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Testo vigente dal 17 dicembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-12-16;904~art3 · fonte su Normattiva