Il credito d'imposta e' computato, in aggiunta agli utili, nella determinazione del reddito imponibile del socio ed e' ammesso in detrazione dalla relativa imposta. Se l'ammontare del credito d'imposta e' superiore a quello dell'imposta dovuta il socio ha diritto al rimborso dell'eccedenza secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. La detrazione e il rimborso devono essere richiesti, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spettano in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata. Se nella dichiarazione e' stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta nella determinazione del reddito imponibile l'ufficio delle imposte puo' procedere alla correzione anche in sede di liquidazione della imposta ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 17 dicembre 1977

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 384/2000

    Questione infondata
    27 luglio 2000

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge 26 ('rectè: 16) dicembre 1977, n. 904, denunziato, per contrasto con gli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, nella parte in cui esclude la detrazione del credito d'imposta in presenza di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione dei redditi. La questione, infatti, è stata già decisa in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione e non risultano al riguardo proposti, dal giudice rimettente, motivi nuovi che possano indurre la Corte a modificare il proprio orientamento, mentre, il richiamo all'art. 97 della Costituzione appare, nella specie, del tutto inappropriato, vertendosi in materia dalla quale esula ogni discrezionalità dell'amministrazione. - v. le ordinanze n. 130/1988, 940/1988, 509/1989 e 186/1982. A.M.M.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 97 cost. · Art. 2 Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle societa' e altre norme in materia fiscale e societaria

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  • Ordinanza n. 509/1989

    Questione infondata
    15 novembre 1989

    Questione già dichiarata infondata e manifestamente infondata. - v. S. n. 186/1982, O. nn. 130/1988 e 940/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 2 Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle societa' e altre norme in materia fiscale e societaria

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  • Ordinanza n. 940/1988

    Questione infondata
    28 luglio 1988

    La determinazione del quantum del tributo ben può essere connessa all'osservanza di alcuni oneri, purché non irragionevolmente gravosi da parte del contribuente, quale la veridica indicazione nella dichiarazione dei redditi degli utili percepiti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 24, indicato peraltro dal giudice a quo senza cenno di motivazione, 3 e 53 Cost., dell'art. 2, secondo comma della l. 16 dicembre 1977 n. 904). Sent. n. 186/1982; O. n. 130/1988.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost. · Art. 2 Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle societa' e altre norme in materia fiscale e societaria

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1977-12-16;904~art2 · fonte su Normattiva